Come
noto la Corte Costituzionale, con sentenza
n. 233/2009, ha affrontato e risolto il
tema della natura giuridica della "Tariffa
di Igiene Ambientale" - (T.I.A.)
- configurandola, definitivamente, come
entrata di natura tributaria.
Da
ciò consegue l'inapplicabilità
del regime IVA alle richieste di pagamento
del tributo in parola da parte di quei
Comuni che hanno adottato il predetto
sistema tariffario.
Nell'evidenziare
che questo Comune ha sempre applicato
la T.A.R.S.U. (Tassa per lo smaltimento
dei rifiuti urbani) e non già la
T.I.A., si precisa che non è stato
mai richiesto il pagamento dell'IVA per
l'adempimento dell'obbligazione tributaria
in parola.
Si
invitano, pertanto, i signori contribuenti
a non inoltrare richieste di rimborso
Iva che, essendo prive di fondamento,
non possono ottenere positivo esito.
Il Responsabile
del Settore V
Dr. Stefano RIZZO